I 10 punti del Reddito di Dignità

Introduzione

Negli anni che vanno dal 2012 al 2015, in Italia, due importanti campagne hanno portato al centro del dibattito politico e sociale la necessità di introdurre la proposta (seppur iniziale) di un reddito garantito. Un diritto economico, di contrasto alle nuove povertà, alla precarietà emergente e per rimettere al centro la dignità della persona, nell’epoca della finanziarizzazione e delle politiche di austerità che hanno, al contrario colpito pesantemente le misure di welfare. L’idea di fondo è quella di definire un nuovo diritto, cioè di un diritto ad avere un beneficio economico che rendesse possibile il fatto che “sotto una certa soglia economica” nessun essere umano deve “scivolare”. Un principio di base che avrebbe introdotto, in uno dei paesi europei a maggior rischio esclusione sociale e disoccupazione giovanile, una nuova garanzia di dignità della persona dentro la sfera dei diritti sociali ed economici. Una proposta che rientra all’interno di un forte dibattito internazionale (con sperimentazioni di un reddito di base in numerosi paesi nel mondo: dal Kenya all’India, dal Brasile alla Namibia, solo per citarne alcuni)1 e alle esperienze di carattere europeo di reddito minimo garantito (presente in quasi tutti i paesi continentali). Un dibattito che si arricchisce sempre più anche a fronte della necessità di trovare formule nuove per individuare nuovi strumenti di tutela e redistribuzione della ricchezza anche a fronte della enorme disparità di reddito come denunciata anche da numerosi enti sovranazionali (il rapporto Oxfam solo per citarne uno). L’Italia, come è noto ha un forte ritardo, anche rispetto ai paesi europei, di una misura universale di reddito minimo. Questo malgrado già negli anni ’90, sia con la risoluzione 92/4412 in cui l’Europa indicava la necessità di introdurre in tutti i paesi membri una misura di reddito minimo, ed anche con la nota Commissione Onofri in Italia del 19973, si individuava la necessità di introdurre uno strumento di sostegno economico a fronte anche dell’emergere di nuove povertà a causa dei cambiamenti produttivi. Seppur con molti limiti, vi sono state alcune esperienze nel nostro paese, come le sperimentazioni di alcune leggi regionali (solo per citarne una, la legge del 4/2009 del Lazio, tra le migliori proposte emerse, finanziata per un solo anno dalla giunta Marrazzo), che mostrano l’intenso dibattito che ha interessato tanto i movimenti sociali, le nuove figure del lavoro precario, fino ad arrivare alle proposte di alcune forze politiche. Il dibattito ha attraversato anche il mondo culturale ed accademico, con la presa di posizione forte di giuristi e giuslavoristi, costituzionalisti, sociologi ed economisti. Insomma questo solo per dire che dagli anni’90 dello scorso secolo, in Italia, il tema del diritto ad un reddito garantito si è imposto con forza e ragione nel dibattito e nell’agenda politica e sociale del nostro paese anche se il ritardo in merito all’introduzione di questa misura è ormai spaventoso soprattutto se comparato a quelli esistenti in Europa.

Proprio le best practice o per meglio dire le esperienze già esistenti in tema di “reddito minimo garantito” presenti da tempo negli schemi di welfare di molti paesi europei, ha reso il tema ancora più percorribile dal punto di vista della fattibilità della proposta. La chiave dei “modelli europei” è stata un ottima “chiave” per raccontare questa proposta da destinare anche ai più scettici rispetto alla possibilità di definire un sistema di garanzia del reddito. Le esperienze dei paesi del nord Europa (e non solo) cosi come le diverse “indicazioni” delle istituzioni sovranazionali, che davano con alcune risoluzioni un preciso ruolo allo strumento del reddito minimo garantito, hanno sicuramente reso “più comprensibile” il tema ed hanno segnato la praticabilità di una misura di garanzia del reddito. Le esperienze europee cosi come le indicazioni sovranazionali sono diventate una sorta di “guida” per definire una idea di proposta anche per il nostro paese.

Negli anni tra il 2012 ed il 2015 hanno preso corpo nel nostro paese due importantissime campagne, come le campagne, nel 2012 e successivamente nel 2015 per definire proposte possibili.

Nella prima campagna di raccolta firme per “una legge di iniziativa popolare per il reddito minimo garantito”4, iniziata nel giugno 2012, ben oltre 60 mila firme furono consegnate nelle mani della Presidente della Camera Boldrini, che nell’aprile 2013 incontrò gli stessi proponenti dicendosi non solo a favore di una proposta simile ma che avrebbe fatto si che l’aula parlamentare la discutesse anche a prescindere dal numero di firme raccolte. Una campagna che attraversò per sei mesi l’intero paese coinvolgendo centinaia di associazioni e realtà sociali che organizzarono oltre 250 iniziative pubbliche. Nella primavera del 2015 prese corpo una nuova campagna sociale, con un’altra raccolta firme (oltre 80mila), definita: “100 giorni per un Reddito di Dignità”5. Questa volta non solo si segnalava l’aggravarsi delle condizioni sociali ed economiche per strati ancora più ampi della società italiana a causa anche dei risultati dell’aggravarsi della crisi, ma ancor più si segnalava l’urgenza dell’introduzione di una misura simile. Questa campagna pose con forza la questione del tempo entro cui si sarebbe dovuta fare una legge: “100 giorni!”. Determinata a chiedere dunque alle istituzioni un tempo entro cui dibattere e definire una legge di sostegno al reddito. A partire dall’esperienza di “Miseria Ladra”, parteciparono non solo centinaia di associazioni, ma anche enti locali, sindaci, giunte comunali sparse in tutto il paese, ma anche sindacati e studenti. L’iniziativa funzionò anche da termometro delle condizioni di difficoltà economica nel nostro paese che di volta in volta venivano denunciate dai diversi territori e dalle diverse realtà sociali partecipanti.

Se nel 2012 la casualità fu quella di trovarsi nel bel mezzo di una campagna elettorale per le elezioni politiche, nel 2015, la determinazione superò la causalità e puntò subito a coinvolgere le forze politiche chiedendo, o meglio, indicando loro un tempo certo per una misura certa: “100 giorni per una legge!” Fu definita cosi una piattaforma di 10 punti in cui i proponenti esprimevano con chiarezza alcuni concetti di base per definire una legge sul “reddito di dignità” che fosse al passo con i tempi. Una “guida ai principi irrinunciabili” utile per un eventuale articolato di legge da proporre in Parlamento. Si chiese un impegno ad personam ai diversi parlamentari a partire dalla loro firma come sostegno a questa Piattaforma che aveva l’intenzione di “mettere insieme” le diverse proposte in campo6 cosi da poter “unire” le forze politiche (e parlamentari) intorno ad un’unica proposta cosi da poter essere approvata. La richiesta di una “larga intesa” per un diritto al reddito, nel tempo delle larghe intese governative. La campagna dei “100 giorni per un reddito di dignità” ha voluto segnare il passo, definire una proposta ed arrivare ad avere finalmente un nuovo diritto nel nostro paese. Purtroppo, come è noto, malgrado vi siano delle proposte di legge in Parlamento definite in maniera diversa (ed in alcuni casi utilizzando erroneamente l’uso dei termini come per il “reddito di cittadinanza”) e con proponenti diversi, al momento non vi è alcun dibattito nè alcuna indicazioni che va nella direzione di introdurre tale misura. La proposta, cosi come indicata dalla Piattaforma del “Reddito di Dignità” utile a definire una “larga intesa” delle diverse forze politiche, ma anche e soprattutto delle diverse “buone volontà” e sensibilità presenti in Parlamento, non si è ancora avverata malgrado i tanti sottoscrittori della Piattaforma stessa (35 Senatori e 91 Deputati del M5S; 25 Deputati e 7 Senatori di SEL; 6 Deputati e 2 Senatori del PD; più altri parlamentari)7 che però, finita la campagna dei 100 giorni, non hanno dato più alcun seguito alla proposta. Vi sono state numerosi audizioni alla Commissione Lavoro del Senato, in molte di queste la proposta è riemersa con forza grazie alle associazioni ed alle realtà sociali chiamate a rinnovarne le ragioni, ma le scelte governative hanno inteso andare in altre direzioni: come il rifinanziamento alla Social Card o a misure di contrasto alla povertà molto esigue tanto dal punto di vista dei finanziamenti che dal punto di vista dell’efficacia stessa della misura. Come se si saltasse a piè pari tanto il dibattito internazionale, quanto le esperienze presenti in Europa, quanto le criticità da queste espresse, quanto il ritardo dell’introduzione di una misura di sostegno al reddito nel nostro paese vista anche la dimensione sempre più ampia delle povertà classiche e delle nuove povertà. Dunque la Piattaforma è lì, a disposizione di coloro che in Parlamento, nei Consigli Regionali, nelle Giunte Comunali, vogliano adoperarla tanto come definizione di una legge per una misura strutturale che come base sperimentale. La Piattaforma per il Reddito di Dignità non ha scadenza, la sua unica data di scadenza è la sua approvazione e in molti, passati ormai da tempo i “100 giorni”, la stanno aspettando!

Alcuni principi base del Reddito di Dignità

Nella Piattaforma del “reddito di dignità“ sono segnalati alcuni principi definiti a partire dai principi di base di alcuni schemi di reddito minimo garantito già vigenti in alcuni paesi europei cosi come erano stati proposti nel corso della loro storia; in alcuni passaggi che si trovano nelle indicazioni di alcune leggi regionali italiane; utilizzando alcuni elementi espressi nelle indicazioni delle istituzioni sovranazionali; e ancora di più cercando di comprendere al meglio i nuovi bisogni emergenti nella nuova fase produttiva, nel mondo globalizzato, nella crisi. La proposta inoltre si è alimentata di studi8, risoluzioni europee o documenti relativi a Carte9 o Trattati europei. Tra questi principi irrinunciabili che hanno definito la Piattaforma, solo per citarne alcuni: come: l’individualità della misura, la non vessazione del beneficiario attraverso stringenti contropartite e forme di condizionamento, l’accessibilità per coloro che ne hanno diritto, la residenza e non la cittadinanza, il diritto a servizi di qualità oltre il beneficio economico, la durata e l’ammontare del beneficio.

La questione infatti dell’accessibilità alla misura, cioè di non rendere “difficoltoso” da un punto di vista burocratico (nella stesura infinita di prove e contro prove, di documentazioni e certificazioni etc.) è frutto di importanti studi10 in cui si indica infatti la questione delle “difficoltà di accesso” per il beneficiario, come uno dei motivi principali per cui, molti pur avendone diritto, sono scoraggiati a chiederlo. Il rischio di determinare una sorta di “vessazione” della persona in difficoltà economica (trattato a volte o come un “nullafacente” nel migliore dei casi se non direttamente come un “furbacchione”) come riportato dagli studi (menzionati in nota) ha determinato alcune riflessioni in merito anche alle cosiddette politiche attive. Spesso queste, se esageratamente stringenti, hanno portato al contrario un alta percentuale di soggetti a rischio povertà a non chiedere più l’erogazione del beneficio. La questione dell’accessibilità, tenendo ben chiaro il rischio di controllo sociale o di vessazione verso il beneficiario, è uno dei punti più importanti espressi nella Piattaforma.

Un altro dei punti qualificanti è la questione della residenza e non della cittadinanza come criterio di accesso. Il punto di partenza è la “non discriminazione” verso il beneficiario. Non si possono infatti discriminare coloro i quali non hanno ancora ricevuto un riconoscimento di cittadinanza (ancor più in Italia dove non vi è come in altri paesi una legge sullo ius solis) tra due soggetti egualmente in difficoltà economica.

Un altro dei concetti di base è la questione della “temporalità e dell’ammontare” del beneficio. Non si può infatti definire a tavolino quando il beneficiario sarà in grado di uscire da una condizione specifica di difficoltà economica. Per questo “il tempo” del beneficio è un “tempo di garanzia del diritto e dunque della dignità della persona”. Questo d’altronde è definito proprio in alcuni degli schemi di reddito minimo garantito delle esperienze europee quando si dice che l’erogazione del reddito minimo deve considerarsi valida “fino al miglioramento della propria condizione economica”11. Vengono richiamati alcuni concetti esposti in alcune risoluzioni europee a partire dalla definizione di una “somma necessaria”, un ammontare, affinchè si possa definire una sorta di “minimo garantito”, cioè una base economica, sotto la quale nessun individuo deve scivolare. L’Europa in questo senso ricorda che i sistemi di “reddito minimo adeguati debbono stabilirsi almeno al 60% del reddito mediano dello Stato membro interessato”12.

Altrettanto importante è il tema del legame tra reddito minimo e lavoro. La cosi detta “condizionatezza” all’obbligo di accettare un lavoro qualsiasi altrimenti vi è la perdita del beneficio. Come un contrappasso la questione della condizionatezza al lavoro si è andata facendo sempre più pressante anche nelle diverse misure di reddito minimo in Europa con l’idea, come dicevamo sopra, di una “inclusione attiva” che però sembra non aver avuto l’effetto desiderato ed allo stesso tempo però aumentato i tagli proprio alle misure di welfare, reddito minimo garantito compreso. L’idea che in fondo il beneficiario sia una sorta di “parassita” sociale al quale va chiesta la continua disponibilità pare rimanere ferma in molti approcci al tema, alle esperienze delle poor laws inglesi di metà ‘80013. Il passaggio tra welfare e workfare in tutta Europa, con la conseguente erosione del finanziamento del primo a favore del secondo (dai cittadini alle imprese per favorire una maggiore occupabilità) è stato abbastanza significativo. I tagli al welfare cosi come le restrizioni proprio nelle misure di reddito minimo garantito, si sono avute in tanti paesi europei. In molte di queste riforme si è modificato anche il ruolo degli istituti del “mercato pubblico dell’offerta” di lavoro, trasformando in molti casi i centri per l’impiego pubblici, non più in luoghi di matching tra domanda e offerta, ma piuttosto in costose macchine burocratiche di controllo verso i beneficiari, chiedendo loro di adoperarsi ad ogni richiesta con il permanente ricatto di perdere il beneficio in caso di rifiuto. Il risultato è stato spesso che molti di coloro che erano aventi diritto non hanno fatto più domanda di accesso, molti dei soldi destinati a questa misura sono finiti a sostenere le politiche attive per lo più sotto forma di incentivi alle imprese.

Anche in questo caso la Piattaforma per il Reddito di Dignità prende forza e ragione dagli studi, dalle riflessioni e dalle esperienze già presenti che nel tempo hanno tenuto conto di queste criticità. Vi sono infatti in molti paesi europei, diverse sperimentazioni per “sostenere la persona a partire dalla sua autonomia” con il riconoscimento effettivo del suo portato storico, tanto professionale che esperienziale. Sta accadendo nella proposta della Regione francese dell’Acquitania14, in alcuni Comuni in Olanda15, o la sperimentazione avviata da gennaio 2017 in Finlandia16. Ma la Piattaforma del “Reddito di Dignità” si è fatta forza anche su alcuni concetti espressi da alcune leggi del nostro paese, come la legge 4/2009 del Lazio sul reddito minimo garantito in cui viene inserito per la prima volta il concetto della “congruità” della proposta di lavoro. Cioè il fatto che il lavoro offerto non sia “un lavoro qualsiasi” ma che sia congruo in relazione alle esperienze, alla formazione, all’eventuale salario precedentemente ricevuto, ed anche alle competenze informali del beneficiario. Il concetto della “congruità” dell’offerta di lavoro va nella direzione proprio della difesa della dignità della persona. La Piattaforma infatti intende innanzitutto definire le forme in cui questa possa essere garantita. Non si tratta dunqnue di “colpevolizzare” la persona in difficoltà economica come fosse qualcuno che “non ce la fa perché non si impegna abbastanza”, ma al contrario come sostegno economico in grado di valorizzare la persona che può avere delle difficoltà economiche. Non il lavoro inteso come “obbligo” con la conseguente “punizione” della perdita del beneficio in caso di rifiuto, ma al contrario il riconoscimento della “storia” che la il beneficiario porta con se, tanto dal punto di vista della sua vita professionale che formativa che informale. Inoltre tale proposta ridona un senso ed un ruolo agli strumenti pubblici del mondo del lavoro come l’ufficio per l’impiego che dovrà esso stesso adoperasi al meglio affinchè il beneficiario possa trovare un lavoro “congruo”, anche alle aspirazioni del soggetto in difficoltà.

Porre l’accento sulla valorizzazione della persona piuttosto che obbligarlo a qualsiasi lavoro solo perché beneficiario di un sostegno, definisce al meglio il concetto di “congruità”. Significava operare per riconoscere le competenze formali ed informali, la capacità che il soggetto inevitabilmente porta con se e che diventa ricchezza sociale, un capitale umano più ampio che non può essere disperso.

La logica dovrebbe essere quella che lega il beneficiario del reddito minimo al lavoro attraverso nuove opportunità che passino anche attraverso l’idea di “libertà di scelta” del lavoro. Ancor più se si vuole dare a questo un senso “emancipatorio”. Il concetto di non contrapporre il reddito minimo e la garanzia ad una vita dignitosa attraverso l’obbligo all’integrazione lavorativa è anche in questo caso mutuato dalle indicazioni sovranazionali in cui si dice che: “Il coinvolgimento attivo non deve sostituirsi all’inclusione sociale e chiunque deve poter disporre di un Reddito Minimo, e di servizi sociali di qualità a prescindere dalla propria partecipazione al mercato del lavoro”17 e che nella stessa Piattaforma viene ripreso e d’altronde, cosi come sempre l’Europa ci dice: “che la causa di un’apparente esclusione dal mondo del lavoro può risiedere nella mancanza di sufficienti opportunità occupazionali dignitose piuttosto che nella mancanza di sforzi individuali”18.

Non si tratta dunque di definire una forma di “governance” del problema (povertà) dentro la sfera del “controllo sociale” (cioè dei poveri). Un riconoscimento della dignità della persona a partire non solo dal riconoscimento di una base economica, ma soprattutto al fatto che questa sia strumento di valorizzazione, di autonomia, di autodeterminazione, in una parola che vada nella direzione, sempre, di essere strumento di libertà.

Sicuramente nella classifica delle disgrazie non vi è mai fine, ma in questa epoca l’ampiezza del disagio dimostra che le forme di “precarizzazione” della vita possono assumere numeri sempre più consistenti e le fasce sociali o i soggetti coinvolti sempre più variegati. Guy Standing nel definire il “denizen”19, il cittadino senza diritti, descrive le forme di precarietà sociale e del rischio di nuove povertà mettendo insieme diversi attori sociali: pensionato, operaio in via di dismissione, i giovani, le donne, i precari del lavoro, gli ex detenuti, i migranti etc. come a raccontare una diversità ampia di figure sociali che vanno “proletarizzandosi” o spesso “sotto proletarizzandosi” a prescindere se hanno un contratto di lavoro o meno20, se vivano in una metropoli o in un piccolo paese etc. Sono figure sociali che tuttavia portano con loro storie ed esperienze che vanno ricostruite, ma soprattutto che vanno sostenute con diritti e strumenti nuovi come quello del reddito garantito. Non si tratta di costruire giustificazioni morali al “perché” c’è bisogno di un certo “tipo di reddito” ( e dunque non di un reddito minimo qualunque) ma bensì si tratta di cogliere le novità che emergono in società complesse come le nostre. L’impennata di conoscenze e socializzazione a partire dal diffondersi delle nuove tecnologie sono un fatto ormai globale cosi come l’aumento sempre più costante della flessibilità del lavoro e della insicurezza sociale nel suo insieme21. Discutere oggi di contrasto alla povertà significa dunque ampliare il discorso alle nuove forme che raccontano il rischio povertà, con l’entrata e l’uscita permanente anche tra lavoro e non lavoro, e comprendere che vi è ormai una certa trasversalità anche nei diversi contesti sociali22. Discutere dunque di reddito come strumento di contrasto alle nuove povertà significa riconoscerlo come strumento di autonomia e valorizzazione della persona. Il senso di un reddito minimo garantito nella società liquida, frammentata, scomposta può ben ritrovarsi se favorisce l’individuo a perseguire i propri interessi (tanto professionali che vitali) e dar seguito alle proprie capacità, a partire dal fatto di non determinare costantemente una pressione economica che lo rende sempre soggetto ricattabile.

I 10 punti del Reddito di Dignità

Sono diversi gli accorgimenti sulla base dei quali è possibile varare una legge nazionale anche a partire dalle diverse proposte che sono già in campo. Tuttavia riteniamo utile segnalare le seguenti priorità:

  1. Un reddito individuale attraverso l’erogazione di un beneficio in denaro e destinato a sostenere la persona, ricordando che i sistemi di redditi minimi adeguati debbano stabilirsi almeno al 60% del reddito mediano dello Stato membro interessato (come espressamente previsto al punto 15 della Risoluzione del Parlamento europeo del 20 ottobre 2010 sul ruolo del Reddito Minimo, nella lotta contro la povertà e la promozione di una società inclusiva in Europa: e avvalorato dal Rapporto annuale 2014 dell’Istat su “La situazione del Paese” (pag. 227 228 – Tavola 5.17)
  2. Individuare i destinatari del Reddito Minimo o di Cittadinanza, considerando che per alcuni è uno strumento di valorizzazione ed autonomia di scelta del proprio percorso di vita, per altri sono necessarie misure di reinserimento sociale e per altri ancora è necessario attivare forme di promozione dell’occupazione.

  3. Stabilire una soglia di accesso tale da poter intervenire su tutti coloro che vivono al di sotto di una certa soglia economica (non meno del 60% del reddito mediano equivalente familiare disponibile) ed individuare eventualmente ulteriori interventi specifici, come quelli volti all’affermazione dell’autonomia sociale dei soggetti beneficiari compresi coloro che sono in formazione, cosi da garantire il diritto allo studio e, in particolare, per contrastare la dispersione scolastica e universitaria. Interventi che sono previsti nella maggior parte dei paesi dell’Unione europea sotto la forma di un “reddito di formazione” sia diretto che indiretto che si affianca al reddito minimo o di cittadinanza.

  4. I beneficiari dovranno essere residenti sul territorio nazionale.

  5. La durata temporale del beneficio sia destinata “fino al miglioramento della propria condizione economica” o comunque ad una replicabilità temporale dell’intervento cosi da non permettere che si rimanga senza alcun sostegno economico.

  6. Non contrapporre il Reddito Minimo o di Cittadinanza, e l’integrazione sociale e la garanzia ad una vita dignitosa attraverso l’obbligo all’integrazione lavorativa. In sostanza che “il coinvolgimento attivo non deve sostituirsi all’inclusione sociale e chiunque deve poter disporre di un Reddito Minimo, e di servizi sociali di qualità a prescindere dalla propria partecipazione al mercato del lavoro” (Relazione per Risoluzione europea sul Coinvolgimento delle persone escluse dal mercato del lavoro – 8 aprile 2009);

  7. Incentivare la libertà della scelta lavorativacome misura di contrasto dell’esclusione sociale può evitare la ricattabilità dei soggetti in difficoltà economica. In questo caso il concetto di “congruità dell’offerta di lavoro” e non dunque “l’obbligatorietà del lavoro purché sia” può ben riferirsi alla necessità di valorizzare il soggetto beneficiario ed a trovare tutti gli strumenti utili affinché l’integrazione al lavoro tenga conto delle sue esperienze, delle sue capacità e competenze e dunque a non generare comportamenti di vessazione e imposizione verso il beneficiario. Perché “la causa di un’apparente esclusione dal mondo del lavoro può risiedere nella mancanza di sufficienti opportunità occupazionali dignitose piuttosto che nella mancanza di sforzi individuali” (Risoluzione sul Coinvolgimento delle persone escluse dal mercato del lavoro – 8 aprile 2009).

  8. Costruire un sistema integrato, oltre l’erogazione del beneficio economico, con le altre misure di welfare sociale e di servizi di qualità con il coordinamento tra gli organi preposti alla loro erogazione (Regioni e Comuni) così da definire un ventaglio di interventi mirati e diversificati a seconda delle necessità e delle difficoltà della persona e che mirano ad assicurare un’esistenza libera e dignitosa.

  9. Affiancare il Reddito Minimo o di Cittadinanza all’individuazione di un progetto di integrazione sociale individuale condiviso con il beneficiario che lo richiede.

  10. Rafforzarei servizi e il sistema dei centri per l’impiego pubblici destinandoli a centri per l’impiego ed i diritti in cui potersi rivolgere anche per l’erogazione del Reddito Minimo o di Cittadinanza.

1 Vedi il dibattito e le proposte segnalate dalla rete mondiale BIEN (Basic Income Earth Network) http://basicincome.org/ e dalla rete europea UBIE (Unconditional Basic Income Europe) http://basicincome-europe.org/ubie/ in cui sono presentati numerosi progetti pilota nel mondo.

2 92/441/CEE: Raccomandazione del Consiglio delle Comunità Europee, del 24 giugno 1992, in cui si definiscono i criteri comuni in materia di risorse e prestazioni sufficienti nei sistemi di protezione sociale.

3 I lavori della Commissione per l’analisi delle compatibilità macroeconomiche della spesa sociale, più nota come “Commissione Onofri”, si sono conclusi nel 1997 con una proposta di riforma organica dello stato sociale italiano. Sul tema degli ammortizzatori sociali, la Commissione aveva formulato un progetto universalistico di protezione in caso di sospensione temporanea del lavoro e perdita del posto. La proposta includeva l’istituzione di un “reddito minimo vitale”.

4 Si può visitare il sito www.redditogarantito.it oppure il sito www.bin-italia.org in cui è possibile trovare sia l’elenco delle associazioni aderenti, sia le tante iniziative realizzate, sia l’articolato della proposta di legge.

5 Per maggiori informazioni visitare il sito www.campagnareddito.eu oppure www.bin-italia.org oppure sul sito www.libera.it

6 Diverse le proposte di legge in discussione alla Commissione Lavoro del Senato, tra cui una a firma Movimento 5 Stelle ed una a firma Sinistra Ecologia Liberà

8 In particolare la ricerca a cura del BIN Italia, “Reddito minimo garantito, un progetto necessario e possibile” Edizioni Gruppo Abele, 2012.

9 In particolare la Carta di Nizza.

10 Vedi anche lo studio di H. Frazer ed E. Marlier “Minimum income schemes across EU member” European Commission Dg Employment, Social Affairs and Equal opportunities, 2009

11 Vedi le schede sugli schemi di reddito minimo nei diversi paesi europei pubblicati nella ricerca “Reddito Garantito e nuovi diritti sociali, i sistemi di protezione sociale in Europa a confronto per una legge nella regione Lazio” Assessorato al Lavoro, Regione Lazio, 2006.

13 L’avvio delle Poor Laws può essere datato a partire dagl impianti legislativi di epoca Tudor, in particolare destinati all’assistenza di mendicanti e vagabondi. Le New Poor Laws, approvate nel 1834, ammodernate in particolare per la centralizzazione dell’assistenza e mirante alla creazione di workhouses. Istituzioni concepite per fornire lavoro e assistenza ai poveri attive in Inghilterra e nelle colonie inglesi d’America, dal XVII al XIX secolo. L’idea era che, attraverso il lavoro, i poveri avrebbero imparato le “buone abitudini”, cosi da essere “meno pigri” e “badare” a se stessi. Erano destinati alle workhouses anche orfani e bambini abbandonati o i figli di donne non sposate. Spesso coloro che erano nelle wokhouses erano destinati o obbligati a lavorare saltuariamente nelle fabbriche o nelle miniere o anche in lavori destinati alla comunità locale come domestici, braccianti agricoli ecc. Ai poveri veniva fatta indossare una uniforme cosi che tutti sapessero che era “ospite” delle workhouses. Furono abolite nel XX secolo con la definitiva affermazione del welfare state. Dal 1948 con l’introduzione nel Regno Unito del Servizio Sanitario Nazionale molti ex edifici delle workhouse furono trasformati in ospedali pubblici.

14 Il Consiglio Regionale de l’Aquitania ha approvato progetti pilota per testare l’introduzione di una “RSA incondizionato”. Il Revenu de Solidarité Active o RSA, è l’attuale strumento presente in Francia di reddito minimo garantito. La proposta è di rendere meno stringenti tanto le forme di accesso (cosi da aprire anche ai giovani dai 18 ai 25 anni) che dell’obbligo ad accettare un qualsiasi lavoro. Questo secondo i proponenti servirà a rendere questa misura meno discriminatoria e meno burocratica.

15 Sono oltre 30 i comuni olandesi che sperimenteranno un reddito minimo garantito con meno condizioni ad accettare un lavoro qualsiasi. In particolare la città di Utrecht, la quarta città più popolata dei Paesi Bassi, con la sua proposta ha attirato una forte attenzione di recente anche a livello internazionale.

16 Prima delle elezioni politiche del 2015 vi era stato un forte dibattito da parte di tutte le forze politiche finlandesi per arrivare a definire una proposta di reddito minimo incondizionato nel paese. Tale proposta è ora parte del programma di governo e si è avviata la sperimentazione a partire da gennaio 2017.

17 come recita la Relazione per Risoluzione europea sul Coinvolgimento delle persone escluse dal mercato del lavoro (2009)

18 Risoluzione sul Coinvolgimento delle persone escluse dal mercato del lavoro (2009)

19 Guy Standing, The Precariat the new dangerous class, Bloomsbury 2011

20 Solo in Italia, nel 2014, si contavano 4 milioni di working poor. Senza calcolare il numero di quelli che sono i cosi detto “lavoratori in nero”.

21 Come ben descritto nel libro di Robert Castel, L’insicurezza sociale, che significa essere protetti?, Piccola Biblioteca Einaudi 2011

22 Sempre più spesso sono in molti a dire che vi è un maggior accesso alle mense per i poveri in cui si incontrano persone che sono al lavoro o fino a qualche tempo prima erano al lavoro. E queste includono persone di ogni età, sesso, nazionalità e religione che sia.

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